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Copyright - Consulenza e Assistenza
CHE COS'E' IL COPYRIGHT?
Il Copyright è il DIRITTO DI AUTORE. Il diritto d’autore serve a tutelare le opere di carattere creativo.

DIFFERENZA TRA COPYRIGHT E DIRITTO D'AUTORE
Il Diritto d'Autore è l’istituto giuridico che tutela i frutti dell’attività intellettuale riconoscendo una serie di diritti (di carattere morale e patrimoniale) all’autore originario dell’opera. L’esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell’autore, permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell’opera.
Il Copyright, che tradotto letteralmente significa “diritto di copia”, più che di un diritto riconosciuto all’autore, il quale non dispone della proprietà dell’opera, è un diritto proprio dell’editore. Lo Statuto della Regina Anna del 1709 introduce in Inghilterra il concetto moderno di copyright, garantendo – allo stampatore di un’opera – una protezione legale della durata di 14 anni, al termine dei quali il diritto di copia torna all’autore dell’opera che può beneficiarne per 14 anni a sua volta. Il copyright si diffonde soprattutto negli ordinamenti di tipo anglosassone (Gran Bretagna e Stati Uniti).

QUALI SONO LE OPERE DI CARATTERE CREATIVO?
L’art. 1 LA (Legge sul diritto d’Autore) prevede che siano protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla:
- letteratura
- musica
- arti figurative
- architettura
- teatro e cinematografia

..per tutte, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Rientrano, da qualche anno, nell’ambito di protezione della Legge sul diritto d’Autore anche i programmi per elaboratore che vengono trattati come opere letterarie. Esseno l’art. 1 della LA esemplificativo,  la protezione del diritto d'autore può estendersi anche ad opere diverse da quelle espressamente indicate.

Il carattere creativo espresso dalla legge intende la specifica espressione personale ed individuale rappresentata dall'opera.
Pertanto può essere protetta un’opera che sia frutto di “atto creativo”, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore. Quindi si possono proteggere, ad esempio, non solo le opere “letterarie” in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc.), ma anche quei testi in cui la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall’autore. (Cass. Civ. 11953/1993), oppure, semplici parole che esprimo un concetto nuovo.

L’opera per essere protetta deve avere però una forma espressiva. E' infatti l'espressione dell'opera, insieme di forma e struttura di idee o trame o immagini, che costituisce il nucleo su cui si basa il diritto alla protezione.
Le idee in quanto tali non sono protette in quanto liberamente appropriabili da ciascuno.

CHI GODE DEI DIRITTI DELL'OPERA?
L'autore dell'opera.
Art. 8 LA "...È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa"

Il diritto d’autore inizia solo con la creazione dell’opera.
Mentre per i brevetti o i marchi è necessario un deposito per ottenere il diritto su di essi, per il diritto d'autore è sufficiente dimostrare di esserne gli autori e di avere creato l’opera prima di altri.
A questo scopo però, proprio per dare prova da offrire in merito alla paternità di un’opera, è vivamente consigliato effettuare un deposito dell’opera presso un ente che ne certifichi la data.
L'istituto preposto per tali depositi in Italia è la SIAE che rilascia un’attestazione di avvenuto deposito nella quale viene assegnato un numero ed una data di deposito ma, attenzione, la SIAE non effettua alcun controllo sul contenuto di quanto viene depositato.

LE OPERE TUTELABILI
L’art. 2 della LA propone un elenco di opere tutelabili in base alla Legge sul diritto d’Autore:
  1. Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
  2. Opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  3. Opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  4. Disegni e le opere dell’architettura;
  5. Opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
  6. Opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia;
  7. Programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore;
  8. Banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
Sono protette anche le traduzioni , le modifiche, le aggiunte, gli adattamenti, le trasformazioni di opere.
Attenzione però a non modificare un’opera altrui con il fine di utilizzarla a proprio scopo senza pagare i diritti perché ciò potrebbe costituire un illecito.

I DIRITTI ACQUISITI CON IL DIRITTO D'AUTORE
I diritti ottenuti con il diritto d'autore sono fondamentalmente due:
  1. Diritti di utilizzazione economica;
  2. Diritti morali.

I Diritti di utilizzazione economica  costituiscono l'insieme dei diritti di carattere economico come la pubblicazione dell'opera, di riproduzione dell'pera, di rappresentazione dell'opera, di diffusione dell' opera, di distribuzione e commercializzazione dell'opera, di traduzione, noleggio e prestito dell'opera.
I diritti qui sopra elencati sono riservati esclusivamente all'autore dell'opera o da persona da esso autorizzata.
I diritti di utilizzazione economica possono essere ceduti. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano per tutta la vita dell'autore e per settanta anni dopo la sua morte.
Il Diritto Morale è il riconoscimento della paternità dell'opera e di impedire che altri possano modificarla senza il suo consenso. L’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e/o di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione
Come stabilito dall’art. 20 LA.
I diritti morali non possono mai essere ceduti.
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